Statuto della Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Fondazione costituita il 22 maggio 1986
Riconoscimento personalità giuridica
Regione Lombardia 26 agosto 1986
DPR n° 14/R/86
- Art.1 [ ^ ]
- È costituita, con sede a Milano, Piazza Diaz n. 7, la Fondazione denominata "Fondazione Lombardia per l’Ambiente" persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.
- Art.2 [ ^ ]
- La Fondazione, nell’ambito della salvaguardia dei rapporti uomo-ambiente nella regione Lombardia, ha per scopo lo studio delle problematiche connesse alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento, con particolare considerazione per gli aspetti connessi alla produzione, all’impiego ed allo smaltimento delle sostanze chimiche.
Essa, anche valorizzando ed estendendo quanto già acquisito in esperienze culturali, tecniche e scientifiche dall’Ufficio Speciale di Seveso della Regione Lombardia in occasione dell’inquinamento da TCDD (diossina), verificatosi sul territorio di alcuni comuni della provincia di Milano, intende organizzare, nell’ambito della regione Lombardia, la raccolta sistematica di dati, informazioni e conoscenze su agenti inquinanti di ogni genere, sulla loro composizione, sulle loro caratteristiche di pericolosità, sui loro effetti, sugli organismi umano ed animale e sull’ambiente naturale, sulle tecniche di rilevazione, di decontaminazione e di messa in sicurezza, sulle indagini sanitarie condotte su soggetti esposti a contaminazione, sugli inquinanti ambientali verificatisi e su qualunque altro aspetto connesso.
La Fondazione finalizza la raccolta di tali dati, informazioni e conoscenze anche per costruire una banca specifica di dati, cui possano accedere industrie, istituzioni, associazioni ed Enti pubblici e privati, e può per la realizzazione dei propri scopi, svolgere diretta attività di consulenza nei campi sopra enunciati.
La Fondazione prioritariamente indirizza la propria attività di ricerca nel settore degli scarichi e dei rilasci di sostanze chimiche solide, liquide e gassose, aggiornando le proprie cognizioni nell’intento di rappresentare un centro oltre che di studio, anche di informazione e di sensibilizzazione per le componenti sociali.
Oltre alle iniziative sopraindicate, la Fondazione persegue l’approfondimento e lo studio di tutte le possibili tematiche riguardanti l’ambiente con particolare riferimento alla salute dell’uomo.
Allo scopo di promuovere la formazione nel campo ambientale, la Fondazione potrà programmare corsi, convegni, seminari e tutte quelle iniziative che si rendessero utili per diffondere una moderna cultura dell’ambiente.
La Fondazione potrà, inoltre, operare nel settore dell’informazione e dell’editoria promuovendo iniziative atte a diffondere studi, ricerche, progetti, notizie utili a una maggiore conoscenza e diffusione dei problemi che interessano l’ambiente e i suoi rapporti con la salute dell’uomo.
La Fondazione, per il perseguimento delle finalità sociali può stipulare con istituzioni universitarie italiane e straniere e con altri enti pubblici e privati nazionali ed esteri accordi volti ad acquisire ed a scambiare informazioni di carattere scientifico, tecnico, economico, sociologico, giuridico o di altro genere, pertinenti alle proprie finalità, partecipare ad istituzioni, enti, associazioni anche internazionali aventi scopi analoghi o complementari ai propri, nonché compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dei fini statutari.
- Art.3 [ ^ ]
- Sono organi della Fondazione:
- Art.4 [ ^ ]
- Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri così individuati:
Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del presidente della Giunta della Regione Lombardia.
I membri del Consiglio di Amministrazione, che possono essere rinominati più volte, restano in carica per cinque anni dalla data del decreto di nomina e, comunque, in regime di prorogatio, sino all’insediamento dei successori.
Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate da persone nominate dal Consiglio medesimo.
- Art.5 [ ^ ]
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni due mesi presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Lombardia, ed ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga necessario o quando la maggioranza dei suoi componenti od il Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta.
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente ed il proprio Vicepresidente.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono indette dal Presidente, o dal Vicepresidente nei casi in cui quest’ultimo sostituisca il primo, mediante avviso contenente indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno, da spedire ai membri del Consiglio medesimo e ai Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata, ovvero via fax, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione mediante telegramma ovvero via fax contenente le indicazioni di cui sopra, purché fatta almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo e le deliberazioni vi sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti di chi presiede.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio medesimo o, in caso di assenza o di impedimento anche di questo, dal Consigliere più anziano di età.
I verbali delle adunanze, redatti su apposito libro bollato e vidimato a norma di legge, sono sottoscritti da chi le ha presiedute e dal Segretario.
- Art.6 [ ^ ]
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede, almeno quattro mesi prima della scadenza del quinquennio dalla nomina dei componenti il Consiglio medesimo, a chiedere la designazione dei consiglieri alle amministrazioni degli enti di cui al precedente articolo quattro.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede, pure, nel caso di vacanza di un Consigliere, a chiederne la sostituzione all’amministrazione dell’ente che designò il Consigliere venuto meno; il Consigliere subentrante, nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia, resta in carica sino allo spirare del termine previsto per la permanenza in carica del Consigliere da lui sostituito.
- Art.7 [ ^ ]
- Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per l’amministrazione della Fondazione, senza limitazione alcuna e, così, in via esemplificativa potrà:
- approvare lo statuto e le relative modifiche o trasformazioni;
- approvare i regolamenti interni e le relative modifiche;
- approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- approvare i piani e i programmi della Fondazione, anche in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
- approvare la dismissione e l’acquisto di beni immobili, l’accettazione di donazioni, di legati, di liberalità in genere e di eredità;
- approvare la dotazione organica del personale;
- nominare il Direttore della Fondazione;
- proporre la liquidazione della Fondazione e richiedere la nomina del liquidatore;
- deliberare in ordine al patrimonio della Fondazione e all’utilizzo delle sue rendite;
- promuovere operazioni finanziarie con Istituti di credito pubblici e privati, compresa l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali;
- determinare l’Istituto di credito cui affidare il Servizio di tesoreria.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie e/o specifiche competenze al Presidente e/o ad uno o più dei suoi componenti eccetto quelle di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i).
I delegati informeranno il Consiglio di Amministrazione sulle determinazioni assunte.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere annualmente corrisposti, quale indennità di funzione, compensi individuali complessivamente superiori a quelli previsti dalla legge vigente in materia.
- Art.8 [ ^ ]
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione, ne ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio avanti qualsiasi giurisdizione e di revocarli.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e propone gli argomenti su cui è chiamato a deliberare.
In particolare:
- propone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- propone i piani e i programmi delle attività istituzionali della Fondazione;
- propone i regolamenti interni;
- propone la dotazione organica del personale;
- propone la nomina del Direttore;
- assicura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla gestione del patrimonio mobiliare della Fondazione.
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare deliberazioni e compiere atti che rientrino nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo, poi, il tutto alla convalida ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza.
La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta anche al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o di suo impedimento.
Di fronte ai terzi, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi spetta, inoltre, a ciascuno dei Consiglieri cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato parte dei propri poteri.
- Art.9 [ ^ ]
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l’ente in giudizio avanti qualsiasi giurisdizione e di revocarli.
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone in possesso dei requisiti indicati dal Consiglio stesso in relazione alla specificità del ruolo e in coerenza con le finalità della Fondazione.
Il contenuto del contratto di lavoro del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso il contratto si intende risolto con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la nomina del nuovo Direttore.
Il Direttore assicura e sovrintende all'espletamento dell'ordinaria amministrazione nel rispetto delle indicazioni fissate dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.
Su richiesta del Presidente il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- Art.10 [ ^ ]
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori Effettivi e da due Revisori Supplenti; due dei Revisori Effettivi e uno dei Revisori Supplenti sono designati dalla Giunta regionale della Regione Lombardia, mentre un Revisore Effettivo e un Revisore Supplente sono designati dagli altri enti di cui all’articolo quattro del presente statuto con decisione adottata a maggioranza.
I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e possono essere rinominati per una sola volta.
I componenti scaduti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino a quando, a seguito di designazione da parte degli enti cui ciò compete, siano essi confermati o siano nominati i loro successori.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede in caso di vacanza di un Revisore dei Conti a chiederne la sostituzione all’amministrazione o alle amministrazioni che designarono il Revisore venuto meno; il Revisore subentrante resta in carica sino allo spirare del termine previsto per la permanenza in carica del Revisore da lui sostituito.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto a maggioranza di voti dai membri effettivi dello stesso. Il Collegio dei Revisori dei Conti e i singoli componenti dello stesso subentranti a Revisori venuti a mancare sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia.
- Art.11 [ ^ ]
- Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione della Fondazione e vigila sull’osservanza della legge e dello statuto; accerta la regolare tenuta della contabilità; verifica la rispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché l’osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio e redige, sulla base delle risultanze del contenuto consuntivo, la relazione contabile.
I Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
- Art.12 [ ^ ]
- L’esercizio finanziario dell’ente ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre ogni anno.
Il bilancio preventivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trentuno dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio medesimo.
- Art.13 [ ^ ]
- Il patrimonio della Fondazione è formato:
- dal fondo di dotazione di 500 milioni di vecchie lire, pari a Euro 258.228,00 evidenziato all’art. 10.2 della convenzione transattiva del 19 dicembre 1980 stipulata tra Stato Italiano-Regione Lombardia-Givaudan S.p.A. e registrata a Roma atti pubblici al n. 21814;
- dal contributo di 40 miliardi di vecchie lire, pari a Euro 20.700.000,00, stabilito dalla legge regionale n. 69 del 9 dicembre 1989;
- dai beni immobili e mobili che pervengano alla Fondazione per acquisti, lasciti, donazioni;
- dalle eventuali quote di volontario apporto degli enti.
Il patrimonio e le sue rendite sono integralmente devoluti ai fini istituzionali della Fondazione, rimanendo esclusa qualsiasi diversa destinazione.
- Art.14 [ ^ ]
- Le entrate della Fondazione sono costituite:
- da contributi e oblazioni, nonché da proventi derivanti alla Fondazione dalle sue attività istituzionali
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali.
Le entrate della Fondazione debbono essere interamente devolute al raggiungimento dei suoi scopi statutari.
Il servizio di tesoreria viene espletato da un istituto di credito.
- Art.15 [ ^ ]
- La Fondazione si estingue nel caso in cui gli scopi per i quali è costituita siano esauriti o divengano impossibili in relazione ai mezzi disponibili o per altri motivi.
Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ad altri enti aventi scopi statutari analoghi a quelli della Fondazione, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione al momento della richiesta alla competente Autorità della nomina del liquidatore.
- Art.16 [ ^ ]
- Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste nel codice civile italiano per le fondazioni riconosciute.
Ultima modifica dello Statuto apportata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione il 26 giugno 2003 e approvata dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. 12371 del 24 luglio 2003.